Capitolo IV – CANI –
estratto del
REGOLAMENTO
PER LA TUTELA E PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI, PER UNA
MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITA’ E NORME DI
IGIENE URBANA VETERINARIA (Feltre)
Art. 18 - Anagrafe canina.
1. E’ fatto obbligo al proprietario od altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge
all’iscrizione dell’animale all’anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante
microchip, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell’Azienda ASL o da Medici Veterinari
Liberi Professionisti autorizzati.
Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali.
1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività
motoria.
2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere per un
periodo minimo di mezz’ora.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere per un periodo
minimo di mezz’ora. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie almeno
otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 21.
4. E’ vietato custodire cani all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, la cuccia dovrà
essere adeguata alle dimensioni dell’animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto
impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine,
essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagno d’acqua, ovvero in ambienti che possano
risultare nocivi per la salute dell’animale.
Art. 20 - Detenzione a catena.
1. Tenuto presente che la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e
transitoria, é consentito detenere cani legati alla catena per brevi periodi e provate esigenze di
sicurezza, purché tale catena sia lunga almeno 4 metri, scorrevole su di un cavo aereo della
lunghezza di almeno 4 metri e di altezza dal terreno di 2 metri; la catena dovrà essere munita di
due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di
raggiungere il riparo e le ciotole dell’acqua e del cibo. I soggetti tenuti nelle condizioni sopra
esposte devono comunque poter essere slegati più volte al giorno per un periodo minimo di
mezz’ora, e potere disporre di una adeguata zona ombreggiata.
Art. 21 - Dimensioni dei recinti.
2. Per i cani custoditi liberi e in recinto, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri
quadrati 9 per ogni cane custodito, (i veterinari responsabili del controllo potranno richiedere
adeguamenti nel caso tale superficie minima siano ritenuti insufficienti per la taglia dell’animale)
fatti salvi i canili pubblici e privati e i rifugi delle associazioni riconosciute che devono
comunque, garantire box adeguati alla taglia ed alle caratteristiche del cane, al fine di garantirgli
un adeguato confort; ogni recinto in tali strutture non potrà contenere più di due cani adulti con
gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento
minimo di superficie di metri quadrati 6. All’esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura
del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.
3. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico sanitario, atte a
garantire un’adeguata contenzione dell’animale ed a soddisfare le esigenze psicofisiche dello
stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia
dell’animale, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte
adeguatamente ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbente (es.
piastrelle, cemento), antisdrucciolo, non devono esservi ristagni di liquidi; le feci devono essere
asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato da correnti d’aria ed avere una recinzione
sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell’animale. Il ricovero, obbligatorio
(cuccia), deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di
garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente
lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.
Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore é consentito l’accesso a tutte le aree
pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini ed i parchi, salvo le aree successivamente
precisate al comma 4.
2. I proprietari e i detentori hanno l’obbligo di applicare la museruola od il guinzaglio ai cani
quando si trovano nelle vie od in altro luogo aperto al pubblico. Applicare la museruola ed il
guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto. I proprietari ed i
detentori di cani appartenenti a razze considerate a rischio di aggressività, come da ordinanza
del Ministero della Salute 12 dicembre 2006, devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola
ai cani, quando si trovano nelle vie od in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei
locali pubblici o sui mezzi pubblici di trasporto. Tali obblighi non si applicano ai cani per non
vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.
3. È fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di
garantire idonea custodia dell’animale stesso. Il proprietario o detentore dell’animale è
comunque, responsabile civilmente, penalmente ed amministrativamente di ogni azione del cane
da lui condotto.
4. È vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree
giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi
cartelli di divieto.
5. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro
detentore é consentito l’accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale
museruola.
6. Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con
particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, che
indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali
cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore.
Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani.
1. Nell’ambito di giardini, parchi, ed altre aree verdi di uso pubblico potranno essere individuati,
mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune
attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza
guinzaglio o museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non
determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.
Art. 24 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.
1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l’obbligo di raccogliere le deiezioni
prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e
decoro del luogo.
2. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via,
piazza, giardino o altro) dell’intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento
per cani di cui al precedente articolo.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno
l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto od altro idoneo strumento per una
igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali che
accompagnano i non vedenti o portatori di handicap.
4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o
sacchetti chiusi, nei cestini porta rifiuti.
5. I proprietari e/o detentori di cani sono sempre tenuti ad esibire, ad ogni richiesta delle autorità
incaricate della vigilanza, l’idonea attrezzatura elencata al punto 3.