Capitolo IV – CANI –

 

estratto del

REGOLAMENTO

PER LA TUTELA E PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI, PER UNA

MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITA’ E NORME DI

IGIENE URBANA VETERINARIA (Feltre)

 

 

 

Art. 18 - Anagrafe canina.

 

 

 

1. E’ fatto obbligo al proprietario od altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge

 

all’iscrizione dell’animale all’anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante

 

microchip, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell’Azienda ASL o da Medici Veterinari

 

Liberi Professionisti autorizzati.

 

 

 

Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali.

 

 

 

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività

 

motoria.

 

2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere per un

 

periodo minimo di mezz’ora.

 

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere per un periodo

 

minimo di mezz’ora. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie almeno

 

otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 21.

 

4. E’ vietato custodire cani all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, la cuccia dovrà

 

essere adeguata alle dimensioni dell’animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto

 

impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine,

 

essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagno d’acqua, ovvero in ambienti che possano

 

risultare nocivi per la salute dell’animale.

 

 

 

Art. 20 - Detenzione a catena.

 

 

 

1. Tenuto presente che la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e

 

transitoria, é consentito detenere cani legati alla catena per brevi periodi e provate esigenze di

 

sicurezza, purché tale catena sia lunga almeno 4 metri, scorrevole su di un cavo aereo della

 

lunghezza di almeno 4 metri e di altezza dal terreno di 2 metri; la catena dovrà essere munita di

 

due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di

 

raggiungere il riparo e le ciotole dell’acqua e del cibo. I soggetti tenuti nelle condizioni sopra

 

esposte devono comunque poter essere slegati più volte al giorno per un periodo minimo di

 

mezz’ora, e potere disporre di una adeguata zona ombreggiata.

 

 

 

Art. 21 - Dimensioni dei recinti.

 

 

 

2. Per i cani custoditi liberi e in recinto, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri

 

quadrati 9 per ogni cane custodito, (i veterinari responsabili del controllo potranno richiedere

 

adeguamenti nel caso tale superficie minima siano ritenuti insufficienti per la taglia dell’animale)

 

fatti salvi i canili pubblici e privati e i rifugi delle associazioni riconosciute che devono

 

comunque, garantire box adeguati alla taglia ed alle caratteristiche del cane, al fine di garantirgli

 

un adeguato confort; ogni recinto in tali strutture non potrà contenere più di due cani adulti con

 

gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento

 

minimo di superficie di metri quadrati 6. All’esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura

 

del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.

 

3. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico sanitario, atte a

 

garantire un’adeguata contenzione dell’animale ed a soddisfare le esigenze psicofisiche dello

 

stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia

 

dell’animale, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte

 

adeguatamente ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbente (es.

 

piastrelle, cemento), antisdrucciolo, non devono esservi ristagni di liquidi; le feci devono essere

 

asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato da correnti d’aria ed avere una recinzione

 

sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell’animale. Il ricovero, obbligatorio

 

(cuccia), deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di

 

garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente

 

lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

 

 

 

Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

 

 

 

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore é consentito l’accesso a tutte le aree

 

pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini ed i parchi, salvo le aree successivamente

 

precisate al comma 4.

 

2. I proprietari e i detentori hanno l’obbligo di applicare la museruola od il guinzaglio ai cani

 

quando si trovano nelle vie od in altro luogo aperto al pubblico. Applicare la museruola ed il

 

guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto. I proprietari ed i

 

detentori di cani appartenenti a razze considerate a rischio di aggressività, come da ordinanza

 

del Ministero della Salute 12 dicembre 2006, devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola

 

ai cani, quando si trovano nelle vie od in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei

 

locali pubblici o sui mezzi pubblici di trasporto. Tali obblighi non si applicano ai cani per non

 

vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

 

3. È fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di

 

garantire idonea custodia dell’animale stesso. Il proprietario o detentore dell’animale è

 

comunque, responsabile civilmente, penalmente ed amministrativamente di ogni azione del cane

 

da lui condotto.

 

4. È vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree

 

giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi

 

cartelli di divieto.

 

5. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro

 

detentore é consentito l’accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale

 

museruola.

 

6. Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con

 

particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, che

 

indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali

 

cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore.

 

 

 

Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani.

 

 

 

1. Nell’ambito di giardini, parchi, ed altre aree verdi di uso pubblico potranno essere individuati,

 

mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune

 

attrezzature.

 

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza

 

guinzaglio o museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non

 

determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

 

 

 

Art. 24 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.

 

 

 

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l’obbligo di raccogliere le deiezioni

 

prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e

 

decoro del luogo.

 

2. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via,

 

piazza, giardino o altro) dell’intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento

 

per cani di cui al precedente articolo.

 

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno

 

l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto od altro idoneo strumento per una

 

igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali che

 

accompagnano i non vedenti o portatori di handicap.

 

4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o

 

sacchetti chiusi, nei cestini porta rifiuti.

 

5. I proprietari e/o detentori di cani sono sempre tenuti ad esibire, ad ogni richiesta delle autorità

 

incaricate della vigilanza, l’idonea attrezzatura elencata al punto 3.