Capitolo V – GATTI
estratto del
REGOLAMENTO
PER LA TUTELA E PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI, PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITA’ E NORME DI IGIENE URBANA VETERINARIA (Feltre)
Art. 25 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.
1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La
territorialità, già sancita dalla Legge 281/91 e dalla L.R 60/93, é una caratteristica etologica del
gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o
habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, etc.).
2. Per “gatto libero” si intende l’animale non di proprietà, che vive costantemente in stato di
libertà sul territorio.
3. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o
frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in
libertà è denominata “gattaro” o “gattara”, anche detto “tutore di colonie feline”.
5. Per “habitat” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o
privato, urbano e no, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi,
indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno
accudita dai cittadini.
Art. 26 - Compiti dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Amministrazione Comunale.
1. Il Comune e l’Azienda Sanitaria Locale provvedono, in collaborazione con le Associazioni
animaliste ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi,
reimmettendoli in seguito all’interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dalla ASL
che dalle associazioni di volontariato, dalle gattare/gattari o da personale appositamente
incaricato dall’Amministrazione Comunale.
Art. 27 - Colonie feline e gatti liberi.
1. Le colonie feline sono considerate dal Comune “patrimonio bioculturale” e sono pertanto
tutelate. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a
querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dalla ASL, con la
collaborazione delle Associazioni e/o dei cittadini abilitati. Tale censimento deve essere
periodicamente aggiornato sia a riguardo del numero di gatti, sia in merito alle loro condizioni
di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente dimorano; eventuali
trasferimenti, per comprovate e documentate esigenze ambientali/territoriali, potranno essere
effettuati previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario
dell’Azienda ASL.
4. È vietato a chiunque ostacolare od impedire l’attività di gestione di una colonia felina o di gatti
liberi, nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cure
(ciotole, ripari, cucce, etc).
Art. 28 - Cura delle colonie feline da parte di gattare e gattari.
1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la
cura ed il sostentamento delle colonie feline; il Comune riconosce altresì l’attività benemerita
del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle
colonie feline.
2. Chiunque intenda accudire una colonia felina deve darne comunicazione al Servizio Veterinario
dell’ASL competente per territorio o al competente Ufficio comunale.
3. Al gattaro/a deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a
qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale; nelle aree pubbliche in
concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo.
4. Il Comune, con appositi cartelli, provvede a segnalare la presenza di colonie feline che vivono
in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza
da parte dell’Autorità Comunale e cioè degli agenti di Polizia Locale e degli altri Enti preposti.
5. L’accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata é subordinato al consenso del
proprietario che, tuttavia, in caso di divieto d’accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo
l’uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di
gatti liberi residenti in aree private e nell’impossibilità ad accedervi, i/le gattari/e sottopongono
e demandano alle autorità competenti le problematiche individuate, le quali con gli strumenti
definiti dalla legge, promuoveranno le azioni necessarie.
6. I/Le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme d’igiene e il decoro del suolo pubblico,
evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove
i gatti sono alimentati. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l’acqua.
7. Il Comune, al fine di tutelare i gatti in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la
cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione.
Occorre ribadire che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti rappresenta
garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico.
Art. 29 - Custodia dei gatti di proprietà.
1. È fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza
possibilità di accesso all’interno dell’abitazione, ovvero in rimesse o cantine.
2. Al fine di contenere l’incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati
liberi di uscire dall’abitazione e di vagare sul territorio, è compito dei Medici Veterinari
sensibilizzare i proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.